Iter di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Il nostro riferimento è l'articolo 5 del Decreto Legislativo n° 66/17 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica".

In sintesi l'iter procedurale è il seguente:

  1. I genitori, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92 all'INPS. 
  2. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita. 
  3. Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva (cioè minori), le commissioni medico-legali sono così costituite: un medico legale che le presiede; due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto); un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente locale; un medico dell'INPS; un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS. 
  4. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICD: all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di Funzionamento secondo l'ICF; al comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall'art. 14 della l. n° 328/2000; alla scuola, per la redazione del PEI.