Viaggi d'istruzione e sostegno

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL. Si tratta quindi di attività aggiuntive e come tali richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal dirigente.

La nota del MIUR n. 2209/12 precisa che ai sensi del D.P.R. 275/99, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nella definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

Sono quindi gli organi collegiali a definire i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita. In particolare:
  • Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare; 
  • La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi; 
  • La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione; 
  • La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità; 
  • Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi. 
  • Destinazioni e mezzi di trasporto ecc. 

Cosa si prevede per gli alunni con disabilità

In presenza di un alunno con disabilità, si prevede, generalmente ma non obbligatoriamente, la presenza di un docente in più, non necessariamente di sostegno. Il docente di sostegno, infatti, è assegnato alla classe e non all’alunno e l’integrazione è processo in cui tutti i docenti della classe sono corresponsabili. Può essere prevista la presenza di un assistente e può essere consentita la partecipazione di un familiare. La scuola, però, non può in nessun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno alla presenza di un familiare.

In ultimo ricordiamo che anche la C.M. 291/92, art. 8,  comma 2, quando era in vigore, prevedeva che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.