Il D.Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato) emana nuove
disposizioni relative alla valutazione degli alunni con DSA.
Le disposizioni generali dell’art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:
La valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, deve essere coerente con il PDP predisposto nella scuola primaria dai docenti
contitolari della classe che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.
Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno
adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito.
In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso
didattico personalizzato.
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate (art. 4 D.Lgs. 62/2017 Rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria). Per lo svolgimento delle
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano
didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui
all’articolo 7.