Valutazione degli alunni stranieri

L'art 1 c.8 del D.lgs n. 66/2017 recita che gli studenti con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art.45).

Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con DPR n.122/2009 e nelle Linee Guida per l’integrazione degli alunni stranieri, emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014.

Pertanto per gli alunni stranieri si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:
  • Diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti
  • Assegnazione dei voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e giudizio sintetico per il comportamento 
  • Ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
  • Rilascio della certificazione delle competenze linguistiche al temine dell’obbligo di istruzione
  • Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n.104/2012 o da D.S.A., certificato ai sensi della legge n.170/2010 o presenza di altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.
Le Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri, emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014 indicano come la valutazione degli alunni stranieri, in particolare di quelli neo arrivati, va intesa nella sua accezione formativa, si pone la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite nel corso dell’anno scolastico.

Le Linee Guida sottolineano come sia prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La normativa sui BES C.M. 8 del 6 marzo 2013: ...per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.).

Le Linee Guida ricordano, inoltre, come gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale 22 novembre 2013).