Disabili ed Esame di Stato, quando viene rilasciato il diploma o l'attestato

ESAME DI STATO DI I GRADO

Quando il diploma?

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 (Art. 11 c.6), per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.


Quando l'attestato?

Secondo l'Art. 11 c.8 del menzionato D.lgs, alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.



ESAME DI STATO DI II GRADO

Quando il diploma?

Secondo l'Art. 20 c.2, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 

Quando l'attestato?

Secondo l'Art. 20 c.5, alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.