Il decreto N° 66 del 2017


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Il decreto è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili certificati e segna una battuta d’arresto rispetto alla Direttiva sui BES 2012. Gli aspetti più significativi riguardano il riferimento all’ICF e all’approccio bio-psico-sociale e l’attenzione alla valutazione della qualità dell’inclusione scolastica con previsioni specifiche.

Il decreto in breve:
  • art. 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica): Le scuole saranno valutate anche sulla base della qualità del livello inclusivo implementato attraverso le scelte esplicitate nel PTOF e concretizzate nel Piano per l’Inclusione, i percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione realizzati, il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali, la condivisione delle scelte valutative, l’accessibilità e la fruibilità delle risorse strumentali e didattiche. I suindicati criteri sono il punto di partenza per l’INVALSI al fine di definire gli indicatori di valutazione della qualità inclusiva di una scuola, sentito anche l’Osservatorio permanente.
  • art. 5 (Commissioni mediche): La domanda di accertamento della disabilità …è presentata all’INPS che dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
  • art. 6 (Progetto Individuale): E’ redatto dall’Ente Locale sulla base del Profilo di funzionamento ( sostituisce il PDF e la diagnosi funzionale dal 1° gennaio 2019) su richiesta e in collaborazione con i genitori e con le istituzioni scolastiche
  • art. 7 (Piano Educativo Individualizzato)
  • art. 8 (Piano per l’inclusione della scuola): Ciascuna istituzione scolastica nell’ambito del PTOF predispone il PAI che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso il superamento delle barriere architettoniche e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
  • art. 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica): Sostituisce l'art 15 della L. 104/92 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica). I gruppi di lavoro principali sono tre: GLIR, GIT, GLI.
  • art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola): Le scuole, nell’ambito del piano di formazione inserito nel PTOF, individuano le attività formative rivolte ai docenti – in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità – e al personale ATA .
  • art. 15 (Osservatorio permanente): Presso il Miur è istituito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica con compiti di proposta, parere, consulenza e monitoraggio.