Il Profilo di Funzionamento

L'art. 5 del D.lgs 66/1917 definisce il Profilo di Funzionamento come segue:

"...sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale..."

"...e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI..."

"...è redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS)..."

"...definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica..."


Chi lo redige
"...e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:
  1. un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
  2. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
  3. un terapista della riabilitazione;
  4. un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto."
"...e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata..."

Aggiornamento
"...e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona."