Valutazione degli alunni con disabilità

Il D.Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) emana nuove disposizioni relative alla valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione.

Le disposizioni generali dell’art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:

Finalità
Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni bio-psico-fisiche.

Ammissione alla classe successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’ unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Prove standardizzate
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (Art. 4 D.Lgs. 62/2017). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Certificazione delle competenze
Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A del D.M. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (Art. 3 comma 2 D.M. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze).