L'art. 9 stabilisce che:
I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.
Il GIT è composto da:
- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.
COMPITI DEL GIT:
- conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- supporta le scuole nella definizione del PEI e nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel PAI;
- può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio: associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica, Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.