GIT - Gruppi per l’inclusione territoriale

L’Art. 9 del Decreto Legislativo 66/2017 (Gruppi per l'inclusione scolastica) sostituisce l'art 15 della L. 104/92 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica).

L'art. 9 stabilisce che:

I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.

Il GIT è composto da:
  • un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
  • tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;
  • due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione;
  • un docente per il secondo ciclo di istruzione.
I suddetti componenti sono nominati dall’USR competente per territorio.

COMPITI DEL GIT:
  • conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme; 
  • supporta le scuole nella definizione del PEI e nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel PAI;
  • può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio: associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica, Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Evidenziamo che in seguito alle modifiche apportate, il GIT non ha più il compito di formulare all’USR la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola.