GLI - Gruppo di lavoro per l'inclusione

L’Art. 9 del Decreto Legislativo 66/2017 (Gruppi per l'inclusione scolastica) sostituisce l'art 15 della L. 104/92 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica).

L'art. 9 stabilisce che:

I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

  • docenti curricolari;
  • docenti di sostegno;
  • specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. 


Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

  • supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 
  • supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 


Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.

Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

Le nuove disposizioni, relative al GLI, entrano in vigore dal 1° settembre 2017.