INAIL: I docenti di sostegno sono assicurati?

Ai sensi del comma 2., art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965  n.1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") i docenti delle scuole pubbliche, in quanto dipendenti statali, sono assicurati presso l’INAIL.

Tuttavia occorre essere consapevoli e ricordare che non tutti i docenti sono ricompresi nelle tutele previdenziali, ma solo i docenti  identificati dai seguenti articoli del T.U. e cioè:
  • art.1 comma 28: se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche, ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; 
  • art.4 comma 5: "...gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro..."


La circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 precisa:

"con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L’esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, i docenti accompagnatori debbano rientrare nel novero delle attività protette. Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.

Emerge chiaramente quindi dal T.U. e dalla circolare esplicativa che non tutti i docenti godono dell’assicurazione contro gli infortuni. I docenti di discipline teoriche, di ogni ordine di scuola risultano esclusi dalla copertura. Invece gli insegnanti di sostegno sono inclusi in quanto la loro attività si configura come teorico-pratica costante.