La legge n. 517 del 4 agosto 1977

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Questa legge stabilisce il principio dell'integrazione per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni e si delinea defininitivamente la figura ed il ruolo dell'insegnante di sostegno.
 
In particolare:

  • l'art. 2 per la scuola elementare prevede che, nell'ambito delle attività integrative organizzate anche allo scopo di interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati di cui al dpr 970/75.
  • l'art. 7 per la scuola media dispone che, "... sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore di alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione,... entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. 
  • art. 13, comma 3 prevede: "...... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati...."