Certificazione delle competenze

L’art.1 comma 6 del D.L.vo 62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - prevede che l’istituzione scolastica certifichi l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.

Il successivo art.9, poi, prevedeva che i modelli nazionali per la certificazione delle competenze dovevano essere emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

In relazione a tale disposto normativo, il Miur, in data 3 ottobre 2017, ha emanato il D.M. 742 con cui, tenendo conto dei criteri previsti dall’art.9 del decreto leg.vo 62, provvede all’adozione di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all’allegato A, e di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all’ allegato B.

ECCO IL TESTO DEL D.M. 742 e i due modelli di certificazione delle competenze.

DM 742/2017

Modello certificazione primaria

Modello certificazione primo ciclo


ALUNNI DISABILI

Nell’art.9 del decreto 62/2017 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.

Il DM n. 742/2017 prevede che: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”

Il modello, dunque, laddove necessario, è accompagnato da una nota da cui si evinca il rapporto tra gli enunciati di competenza del modello medesimo e gli obiettivi del PEI. Al tal fine, ad esempio, è possibile allegare dei descrittori ( rubriche, griglie …) tali da declinare la padronanza delle competenze chiave (descritte dalle dimensioni del Profilo), in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

ALUNNI DSA

Gli alunni con DSA possono essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento delle medesime.

Nel documento di certificazione, in caso di alunni dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

Il consiglio di classe, nei casi sopra descritti, integra in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

CANDIDATI PRIVATISTI

La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di privatisti, in quanto la stessa è definita in sede di scrutinio finale.

SEZIONE INVALSI

Una sezione del documento di certificazione è riservata alla Prova Invalsi.

La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese.

La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall’Invalsi.

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell’Istituto di Valutazione (vedi nota Miur n. 2936 del 20/02/2018).