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La legge 118/71, pur non abolendo le classi
speciali, dispose che l’istruzione dell’obbligo
dovesse avvenire nelle classi normali della
scuola pubblica ma a discrezione delle famiglia, per favorire la quale disponeva anche che venissero loro assicurati il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche e l’assistenza durante gli orari scolastici nei casi più gravi.
L’obbligatorietà dell’inserimento fu sancito solo con la Legge 517/77.