GLIR - Gruppo di lavoro interistituzionale regionale

L’Art. 9 del Decreto Legislativo 66/2017 (Gruppi per l'inclusione scolastica) sostituisce l'art 15 della L. 104/92 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica).

L'art. 9 stabilisce che:

Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall’USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definirà anche l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto all’inclusione.

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017.