L'art. 7 c.2 del D.lgs n. 66/2017 modifica l'art. 12 c.5 della legge n. 104/92 come segue:
Il PEI è il documento che...
...individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie...
...tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo
di funzionamento...
...esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in
relazione alla programmazione individualizzata...
...indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale...
Chi lo elabora?
Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure
professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con
disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di valutazione
multidisciplinare.
Quando è redatto?
Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento,
a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
Aggiornamento
Il PEI e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.