Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente.

Art. 34 della Costituzione italiana: “La scuola è aperta a tutti”

Il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di uguaglianza di cui l’art. 3 della Costituzione: 

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali"

Tale principio non è sufficiente per richiamare la “pari dignità sociale”, così si è reso necessario integrare l’esigenza dell’ uguaglianza “formale” con l’uguaglianza “sostanziale”.

Il secondo comma del citato art. 3 recita:  “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”

Il Costituente, insomma, ha riconosciuto che non è sufficiente il principio di uguaglianza giuridica dei cittadini, quando esistono ostacoli di ordine economico, sociale, per cui ha, coerentemente, assegnato alla Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano medesime opportunità.