Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente.
Art. 34 della Costituzione italiana: “La scuola è aperta a tutti”
Il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio
con il principio di uguaglianza di cui l’art. 3 della Costituzione:
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali
e sociali"
Tale principio non è sufficiente per richiamare la “pari dignità sociale”, così si è reso
necessario integrare l’esigenza dell’ uguaglianza “formale” con l’uguaglianza “sostanziale”.
Il
secondo comma del citato art. 3 recita: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”
Il Costituente, insomma, ha
riconosciuto che non è sufficiente il principio di uguaglianza giuridica dei cittadini, quando
esistono ostacoli di ordine economico, sociale, per cui ha, coerentemente, assegnato alla
Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo
stesso punto di partenza, abbiano medesime opportunità.