La nota n. 2563 del 22 novembre 2013 a pagina 2 (SCARICA DOCUMENTO) fa chiarezza sulla differenza tra certificazione e diagnosi, vediamola:
"...Per “certificazione” si intende un
documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise
disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di
rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.
Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può
essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni
sanitarie.
Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per
alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo
maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”."