Se l'alunno disabile è presente, è assolutamente vietato utilizzare l'insegnate di sostegno per supplire un docente assente sia della propria classe che di altre classi. A sostegno di ciò si citano le seguenti norme:
- le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specifica: "l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione".
- l’art.13 comma 6, della Legge 104/92, sancisce: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
- la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, che da un lato ribadisce il sistema di assegnazione delle supplenze tramite docenti in soprannumero, ma dall’altro richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Invece, nel caso di assenza dell’alunno disabile le scuole assumono un atteggiamento non sempre uguale.
Il dirigente spesso utilizza il docente di sostegno per coprire le cattedre vuote temporaneamente. Tuttavia, nel caso sia prevista una specifica attività didattica con la classe dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, il docente può segnalarlo al Dirigente Scolastico, che dovrà provvedere ad individuare qualche altro docente in servizio per la supplenza.