ESAME DI STATO DI I GRADO
Quando il diploma?
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 (Art. 11 c.6), per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano
educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso
dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai
livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma finale.
Quando l'attestato?
Secondo l'Art. 11 c.8 del menzionato D.lgs, alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano
agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale
attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e
formazione professionale.
ESAME DI STATO DI II GRADO
Quando il diploma?
Secondo l'Art. 20 c.2, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone una o piu' prove differenziate, in linea
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano
educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in esso
previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il
rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di
istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello
svolgimento di prove differenziate.
Quando l'attestato?
Secondo l'Art. 20 c.5, alle studentesse e agli studenti con disabilita', per i quali
sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a
quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o
che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove,
viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso
di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna
delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.